Green Claim: cosa cambia

da | Ott 15, 2026 | Condivisione, News

Dal 27 settembre 2026, diventano applicabili in Italia le nuove disposizioni introdotte dal Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea 2024/825, la cosiddetta Empowering Consumers for the Green Transition.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 ed entrato formalmente in vigore il 24 marzo, modifica il Codice del Consumo con l’obiettivo di rafforzare la tutela contro il greenwashing e rendere più trasparenti le informazioni ambientali rivolte ai consumatori. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.

Uno dei punti centrali della nuova disciplina riguarda le asserzioni ambientali generiche. Espressioni come “green”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente” o formule analoghe non possono essere utilizzate liberamente quando non siano sostenute da prestazioni ambientali riconosciute e dimostrabili.

Green claim, cosa cambia con il D.Lgs. 30/2026

Uno dei punti centrali della nuova disciplina riguarda le asserzioni ambientali generiche. Espressioni come “green”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente” o formule analoghe non possono essere utilizzate liberamente quando non siano sostenute da prestazioni ambientali riconosciute e dimostrabili.

La definizione di “asserzione ambientale” introdotta nella normativa è inoltre molto ampia e non riguarda soltanto le frasi riportate su una confezione. Può comprendere testi, rappresentazioni figurative e grafiche, simboli, marchi, nomi commerciali e denominazioni di prodotti quando comunicano o suggeriscono un impatto positivo, nullo o inferiore sull’ambiente.

Claim climatici e promesse future: serve maggiore cautela

Particolare attenzione richiedono anche le dichiarazioni relative all’impatto climatico dei prodotti.

La nuova disciplina inserisce tra le pratiche considerate ingannevoli determinate affermazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra quando tali dichiarazioni siano fondate sulla compensazione delle emissioni.

Espressioni come “carbon neutral” o “a impatto climatico zero” richiedono quindi una verifica particolarmente accurata delle condizioni nelle quali vengono utilizzate.

Il D.Lgs. 30/2026 interviene inoltre sulle dichiarazioni relative a risultati ambientali da raggiungere in futuro. Promesse di riduzione dell’impatto o obiettivi ambientali non possono restare semplici dichiarazioni programmatiche: devono poggiare su impegni chiari, oggettivi e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico.